Italian Court dismisses appeal against reduced accessory penalties for fraudulent bankruptcy due to inadmissible generic grievances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal by Enrico Galantini inadmissible, rejecting his request to increase accessory penalties for fraudulent bankruptcy. The appellant argued for a re-evaluation of facts and specific aggravating circumstances, but the court found his grievances merely repetitive of those already addressed and correctly dismissed by the Court of Appeal. Relying on established jurisprudence, the court ruled that it cannot re-read factual elements or substitute its own assessment of evidence without manifest illogicality, thus upholding the lower court's decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 33 della legge fallimentare; Art. 600 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements or adopt new parameters for fact-finding unless the lower court's reasoning is manifestly illogical, and generic grievances regarding sentencing discretion are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALANTINI ENRICO nato a SAN FELICE SUL PANARO il 31/01/1968 avverso la sentenza del 24/06/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; ées OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Enrico Galantini, avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che, in parziale riforma della pronuncia del primo giudice, ha ridotto la misura delle pene accessorie nei confronti dell'imputato e ha confermato la sua condanna per il reato di bancarotta fraudolenta documentale e distrattiva.
2. Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione su cui si basa l'affermazione della responsabilità penale dell'imputato, non è ammissibile in questa sede perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto, avuto riguardo alla pacifica giurisprudenza di questa Corte, richiamata dal giudice di appello, secondo cui è utilizzabile, quale prova a carico dell'imputato, la testimonianza indiretta del curatore fallimentare sulle dichiarazioni accusatorie resegli da un coimputato, non comparso al dibattimento, e trasfuse dallo stesso curatore nella relazione redatta ai sensi dell'art. 33 della legge fallimentare (Sez. Sez. 5, n. 32388 del 3/3/2015, Setti, Rv. 264255); Sez. 5, n. 4164 del 6.10.2014, dep. 2015, Rv. 262172; Sez. 5, n. 39001 del 9.6.2004, Rv. 229330) - e congrua e completa argomentazione in punto di fatto, con le quali il ricorrente non si è affatto confrontato.
3. Ritenuto che il secondo e il terzo motivo di ricorso, che denunciano il vizio motivazionale in ordine alla mancata derubricazione della bancarotta documentale fraudolenta nel reato di bancarotta semplice, nonché in relazione alla ritenuta sussistenza della fattispecie di bancarotta fraudolenta per distrazione, sono inammissibili perché affidati a doglianze generiche, in quanto meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708) ed unicamente dirette a sollecitare una non consentita rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di emergenze processuali (cfr. le pagine da 4 a 6 della sentenza impugnata) ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che, nel suo complesso, non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez.
U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794). Come noto, sono precluse al giudice di legittimità - a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601;
Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).
4. Ritenuto, infine, che il quarto motivo di ricorso, con il quale si censura il vizio motivazionale, relativamente alla mancata concessione delle c:ircostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza, è articolato senza tener conto che, per diritto vivente, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931).
3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende