Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 3839/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as generic complaints lack specific factual misinterpretations required for admissibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3839/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the sole ground of complaint was generic and merely reiterative, failing to allege specific misinterpretations of facts. The appellant argued for a re-evaluation of the evidence regarding the intentional nature of the assault, but the court noted that such requests are precluded in the jurisdictional review stage absent manifest illogicality. Consequently, the court upheld the lower court's finding that the violence was unequivocally voluntary within the broader context of verbal aggression.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 600 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: Generic complaints reiterating facts without alleging specific misinterpretations are inadmissible in the jurisdictional review stage, as the court cannot re-evaluate evidence or adopt new factual parameters absent manifest illogicality.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic complaints jurisdictional review manifest illogicality factual misinterpretation re-evaluation of evidence criminal procedure altri capi d'accusa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 366 c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 2000
Corte cost. n. 186 del 2000).

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000
Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020
Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015
Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CACCHIULLO BRUNO FRANCESCO nato a TARANTO il 03/03/1969 avverso la sentenza del 10/09/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Bruno Francesco Cacchiullo, avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, di conferma della sentenza del Tribunale di Forlì che, all'esito di abbreviato, lo ha condannato alla pena di cinque mesi e dieci giorni di reclusione per il delitto di lesioni personali aggravate (capo B), commesse in contesto detentivo ai danni di un agente di polizia penitenziaria.

2. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta Vi210 di motivazione, per la mancanza di prova del dolo del reato in capo all'imputato, è inammissibile perché affidato a doglianze generiche, meramente reiterativo e in fatto, non consentite nel giudizio di legittimità, giacché dirette a sollecitarne una rivalutazione e/o alternativa rilettura, al di fuori dell'allegazione di loro specifici travisamenti (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza, né di inesatta applicazione della legge penale, come si evince dal complesso argomentativo della pronuncia, combinata con quella di primo grado.

Come noto, sono precluse al giudice di legittimità - a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601;

Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). La Corte territoriale, in particolare, ha ricostruito la dinamica della vicenda contestualizzando l'azione di spintonamento dell'imputato, inserita in un più ampio quadro di violenza verbale verso gli operanti, tale da rendere inequivocabile la volontarietà dell'impiego della forza fisica.

3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento21; elle spese i processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme/de. Così deciso il 12