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Ordinanza — n. 3838/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 3838/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3838/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GELFO ANTONIO nato a CROTONE il 01/06/1963 avverso la sentenza del 27/01/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Antonio Gelfo avvero la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro, con cui il ricorrente è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di rissa aggravata.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 3838/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Visto il ricorso proposto da Antonio Gelfo avvero la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro, con cui il ricorrente è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di rissa aggravata.

Parole chiave

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collisione in una rotatoria lesione alla caviglia aggressione fisica causalità del colpo di frusta tentate lesioni personali gravi vittima di infortunio
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GELFO ANTONIO nato a CROTONE il 01/06/1963 avverso la sentenza del 27/01/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Antonio Gelfo avvero la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro, con cui il ricorrente è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di rissa aggravata.

2. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, è inammissibile perché inedito, non proposto dinanzi al giudice d'appello, e comunque affidato a doglianze generiche - in quanto indeterminate e/o aspecifiche - e non consentite nel giudizio di legittimità, giacché dirette a sollecitarne una rivalutazione e/o alternativa rilettura, al di fuori dell'allegazione di loro specifici travisamenti (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza, né di inesatta applicazione della legge penale, come si evince dal complesso argomentativo della pronuncia, combinata con quella di primo grado.

Come noto, sono precluse al giudice di legittimità - a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601;

Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).

3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12