Italian Court dismisses appeal against plea bargain sentence for fraud bankruptcy as inadmissible under procedural law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Lafragola and Magnani inadmissible without formalities. The appellants challenged the preliminary judgment on fraud bankruptcy, arguing errors in evidence evaluation and lack of motivation, but failed to cite any of the specific grounds permitted by law for appealing a plea bargain. The court ruled that since the appellants did not raise admissible objections regarding the expression of will, legal qualification, or sentence legality, their generic complaints were rejected, and they were ordered to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444, 448 comma 2-bis, 610 comma 5-bis cod. proc. pen.; Appeals against plea bargain sentences are admissible only for specific statutory grounds; generic complaints regarding evidence evaluation or lack of motivation are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LAFRAGOLA RITA nato a NAPOLI il 16/07/1967 MAGNANI DANIELE nato a AREZZO il 06/10/1956 avverso la sentenza del 28/01/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Rita Lafragola e Daniele Magnani avverso la sentenza del GIP presso il Tribunale di Torino pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. ed applicativa della pena concordata con il pubblico ministero per il reato di bancarotta fraudolenta.
2. Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 444 in riferimento alla prova del reato, erroneamente valutata è inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile per soli motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza (cfr., tra le tante in tema, Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337;
Sez. F, ord. n. 28742 del 25/8/2020, Messnaoui, Rv. 279761). Orbene, il ricorrente non deduce alcuna delle ragioni di ricorso consentite, ma si limita a dolersi, molto genericamente e senza tener conto dei contenuti della pronuncia impugnata, della mancanza di motivazione sulla responsabilità del ricorrente per erronea valutazione della prova. Il giudice del patteggiamento, peraltro, ha spiegato sinteticamente la sussistenza di un quadro probatorio adeguato e idoneo ad escludere una pronuncia ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e tanto è sufficiente ai fini del sindacato positivo sulla legittimità della decisione dal punto di vista di eventuali, proposti vizi di motivazione.
Invero, la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. pen., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 39159 del 10/9/2019, Hussain Tasawar, Rv. 277102; Sez. 5, n. 31250 del 25/06/2013, Rv. 256359; Sez. 4, n. 30867 del 17/06/2011, dep. 03/08/2011, Rv. 250902;
Sez. 2, n. 6455 del 17/11/2011, dep. 2012, Rv. 252085).
3. Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui si denuncia violazione di legge in relazione all'omessa concessione della sospensione condizionale della pena anche in favore di Daniele Magnani, è manifestamente infondato, in quanto il beneficio - aue comunque non richiesto - non poteva essere concesso a costui, in considerazione dei precedenti penali iscritti al casellario giudiziale.
4. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., e che i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così de