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Ordinanza — n. 3836/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for alleging facts and generic mafia aggravation without specific grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3836/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Aniello Gaudino inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Gaudino challenged a reduced sentence for private violence and aggravated threats by the Naples Court of Appeal, arguing factual errors and a lack of specific reasoning regarding the mafia method aggravating circumstance. The court rejected these claims because the first two grounds were merely alternative factual reconstructions prohibited in cassation, while the third ground was deemed generic and repetitive without addressing the specific evidence presented.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.: Appeals based solely on alternative factual reconstructions or generic allegations of mafia aggravation without specific grounds are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal factual reconstruction mafia method aggravation cassation review limits violation of law minaccia nel diritto penale reati violenti sanzione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 2000
Corte cost. n. 186 del 2000).

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020
Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015
280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAUDINO ANIELLO nato a TORRE DEL GRECO il 01/01/1996 avverso la sentenza del 27/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Aniello Gaudino avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, che, in parziale riforma della sentenza del Gip presso il Tribunale di Napoli, ha ridotto la pena inflitta all'imputato per il reato di violenza privata e minaccia aggravata dal metodo mafioso, determinandola in un anno, un mese e dieci giorni di reclusione.

2. Considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, di denuncia della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, propongono censure in fatto, inammissibili in sede di legittimità poiché dirette unicamente a prospettare un'alternativa ricostruzione delle risultanze probatorie. In via interpretativa, invece, come noto, sono precluse al giudice di legittimità - a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).

3. Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con cui si denunciano vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla ritenuta aggravante del metodo mafioso, risulta anch'esso meramente reiterativo e generico rispetto alle risposte fornite dalla sentenza d'appello (cfr. pag. 4, con riferimento alla ricostruzione della vicenda relativa alla condanna del padre dell'imputato, denunciato dalla persona offesa Vaccaro, chiamato "infame" dal ricorrente al momento della commissione dei reati).

4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammendy. Così deciso il 12