Cassation court dismisses appeal as inadmissible for reiterating facts and lacking new evidence on trademark counterfeiting.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Diop Modou Penda inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to prove trademark counterfeiting, but the court found these arguments merely repetitive of those already rejected in the appellate judgment. Since the appeal did not present new facts or demonstrate a manifest illogicality in the lower court's reasoning, the court refused to re-evaluate the evidentiary basis of the conviction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they merely reiterate facts and arguments already examined in the appellate decision without presenting new evidence or demonstrating a manifest illogicality in the lower court's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MODOU PENDA DIOP nato il 03/05/1982 avverso la sentenza del 17/12/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Diop Modou Penda avverso la sentenza della Corte di Appello di Potenza, di riforma della sentenza del Tribunale di Lagonegro che, previa assoluzione dal reato di cui all'art. 171-ter I. n. 622 del 1941 per insussistenza del fatto, ha rideterminato in un mese, quindici giorni di reclusione ed € 200 ci multa la pena per il reato di cui all'art. 474 c.p.
2. Considerato che il motivo di ricorso proposto, con cui si denuncia la mancata prova della contraffazione del marchio, propone doglianze in punto di fatto inammissibili in sede di legittimità, oltre ad essere meramente reiterativo delle censure proposte in sede di appello, ivi adeguatamente vagliate e disattese dal giudicante di seconde cure (cfr. pagg. 4 e 5 della sentenza d'appello che si richiama correttamente alla giurisprudenza di legittimità consolidata: per tutte, cfr. Sez. 2, n. 16807 del 11/1/2019, Assane Wade, Rv. 275814). Come noto, sono precluse al giudice di legittimità - a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnata - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601;
Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).
4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 d