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Ordinanza — n. 3833/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to factual review and lack of specific grounds for sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3833/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Aurelio Scala inadmissible, ordering him to pay legal fees and a fine. Scala challenged a lower court's conviction for assault, arguing the decision lacked proper reasoning and denied mitigating circumstances like provocation. The court rejected these claims because they required a factual re-evaluation of witness credibility and sentencing discretion, which are precluded at the cassation level unless the reasoning is manifestly illogical.

Regesto Legislator

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Art. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements or exercise sentencing discretion, dismissing appeals based on factual disputes or requests for new sentencing assessments absent manifest illogical reasoning.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility factual review preclusion sentencing discretion mitigating circumstances denial manifest illogical reasoning lesioni personali lesione alla spalla lesione al piede

Disposizioni normative citate

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Art. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020
Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015
Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv.
Corte cost. n. 186 del 2000
Corte cost. n. 186 del 2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCALA AURELIO nato a LAURO il 13/04/1970 avverso la sentenza del 21/01/2022 del GIUDICE DI PACE di FERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Aurelio Scala avverso la sentenza del Giudice di Pace di Fermo, che lo ha condannato alla pena di 800 euro di multa per il reato di lesioni personali.

2. Considerato che i motivi di ricorso proposti, con i quali si denuncia il vizio di motivazione del provvedimento impugnato in riferimento all'affermazione di responsabilità ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e della provocazione, sono formulate secondo direttrici di censura inammissibili in sede di legittimità, poiché svolte in fatto. Come noto, sono precluse al giudice di legittimità - a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601;

Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482): il giudice di pace ha ritenuto, senza illogicità manifeste, l'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, riscontrate dal narrato del teste Finucci e dal referto di pronto soccorso del giorno successivo al fatto. Considerato che, inoltre, il motivo relativo al diniego delle circostanze attenuanti della provocazione e di quelle generiche è privo di specificità.

3. Infine, quanto alle statuizioni in punto pena, è necessario ribadire che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, come nella specie avvenuto. .

4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammsainde. Così deciso il