Criminal appeal dismissed as inadmissible for being a reproducible argument already rejected by the lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Kimberly and Bernadette Hudorovic inadmissible. The sole ground of appeal challenged the denial of a mitigating circumstance under Article 62(4) of the Penal Code, arguing it was not recognized despite their actions. The court ruled this argument was a reproducible one already thoroughly examined and rejected by the appellate court with sound legal reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62 n.4 cod. pen.; Art. 360 n.1 lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the alleged violation of law is reproducible of arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: HUDOROVIC KIMBERLY nato a PORDENONE il 20/09/1995 HUDOROVIC BERNADETTE nato a SPILIMBERGO il 03/06/1996 avverso la sentenza del 22/11/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; ge6 OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Hudorovic Kimberly e Hudorovic Bernadette avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia impugnata, che ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale le imputate sono state condannate per il reato di cui all'art. 493-ter cod. pen., commesso in concorso tra loro.
2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si denuncia violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pag. 4 della sentenza impugnata, che richiama il valore cospicuo dei giubbini e dei beni pagati fraudolentemente con la carta bancomat proveniente dal delitto di furto).
3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 dicembre 20