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Ordinanza — n. 3827/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to merit-based arguments and lack of factual contestation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3827/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance judgment that recognized generic mitigating circumstances equivalent to contested recidivism in a case of fraudulent bankruptcy. The court rejected the appeal because the arguments focused on merits rather than procedural vices and relied on facts already fully examined by the appellate court.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p., n. 2; Art. 360 c.p.p., n. 3: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it is formulated in fact, challenging the merits of the case rather than raising procedural vices, or if it relies on facts already fully examined by the appellate court.

Parole chiave

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inadmissible appeal merit-based arguments factual preclusion generic appeal procedural vices recidiva nell'infrazione reati contro il patrimonio bancarotta fraudolenta

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.p., n. 2
Art. 360 c.p.p., n. 3
Corte cost. n. 186 del 2000
Corte cost. n. 186 del 2000).

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020
tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep.
Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015
280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv.
Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008
Sez. 5, n. 12338 del 30/11/2017
Anche le censure relativa alla natura di prova documentale della relazione del curatore fallimentare sono manifestamente infondate, alla luce della costante giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 12338 del 30/11/2017, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VITTORIA RODOLFO nato a ZOPPE' DI CADORE il 27/03/1954 avverso la sentenza del 04/11/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; olb OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Rodolfo Vittoria avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia, che in parziale riforma della sentenza del G.U.P. presso il Tribunale di Belluno, resa all'esito di rito abbreviato, riconosciute le attenuanti generiche giudicate equivalenti alla recidiva contestata, previa declaratoria di prescrizione del reato di cui al capo b), ha condannato l'imputato a due anni di reclusione, in relazione al reato di bancarotta fraudolenta distrattiva.

2. Considerato che il motivo di ricorso, con cui si denuncia vizio di motivazione, invocando l'insussistenza dei fatti contestati, risulta formulato in fatto, sottoponendo al sindacato della Corte profili di merito rivalutativi ed inammissibili, inerenti alla ricostruzione della vicenda, a fronte di una compiuta disamina operata dal giudice di appello (sul sindacato della Cassazione, precluso in tale ipotesi, cfr. tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482), con la quale il ricorrente non si confronta, sicchè il motivo risulta anche generico.

3. Rilevato, altresì, che del tutto infondato in diritto l'argomento secondo cui la sentenza dichiarativa di fallimento non farebbe stato nel processo penale, alla luce del principio consolidato per cui il giudice penale investito del giudizio relativo a reati di bancarotta non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento, quanto al presupposto oggettivo dello stato di insolvenza dell'impresa e ai presupposti soggettivi inerenti alle condizioni previste per la fallibilità dell'imprenditore (Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, Niccoli, Rv. 239398). Anche le censure relativa alla natura di prova documentale della relazione del curatore fallimentare sono manifestamente infondate, alla luce della costante giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 12338 del 30/11/2017, dep. 2018, Castelletto, Rv. 272664).

4. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M, Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1