Italian Court dismisses appeal on procedural grounds for lack of new arguments regarding conditional sentence suspension.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the sole ground raised was a defect in reasoning regarding the suspension of the sentence. The appellant argued that the lower court's refusal was based on logical flaws and an unreliable lifestyle assessment, but these points were merely reiterated from the prior complaint. The court ruled that since the substantive arguments were not newly presented or substantiated, they fell outside the scope of appellate review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal against a judgment refusing conditional sentence suspension is inadmissible if the grounds are merely reiterative of previous complaints without new factual or legal arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAHAMED ALI ABDILRAZAK - C.U.I. 03LFVN8 nato il 23/02/1988 avverso la sentenza del 20/01/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Mahamed Alì Abdilrazak avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, con cui è stata confermata la decisione del Tribunale di Roma che lo ha condannato ala pena di nove mesi di reclusione per i reati di lesioni personali e porto illecito di strumenti atti ad offendere, previsto dall'art. 4 L. 110/75.
2. Considerato che il motivo di ricorso unico proposto denuncia il vizio di motivazione, in riferimento alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, con argomenti meramente reiterativi della doglianza già proposta in sede di gravame, adeguatamente disattesa: il giudice di merito ha motivato la propria prognosi sfavorevole in merito alla concedibilità del beneficio valorizzando il dato di fatto dell'essersi l'imputato sottratto ad una misura cautelare emessa nei suoi confronti, oltre che la personalità non affidabile complessivamente evincibile dagli elementi noti sul suo stile di vita. Tale valutazione appare scevra da aporie logiche e legata ad un'analisi degli aspetti concreti rilevanti, che, per essere priva di iati argomentativi o di travisamenti, neppure denunciati, è sottratta al sindacato di legittimità.
3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 dicembre 2