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Sentenza — n. 3822/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court annuls appeal judgment due to statute of limitations extinguishing crimes before final ruling.

Numero d'incarto Sentenza — n. 3822/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court annulled the Brescia Court of Appeal's judgment without remanding the case because the alleged crimes were extinguished by the statute of limitations prior to the appellate decision. The appellant argued that the first and third charges had expired, relying on established precedent requiring immediate declaration of non-punishment when extinction occurs before the final judgment. The court ruled that since the crimes were legally extinguished, the conviction could not stand, and no further factual investigation was needed to acquit the defendant.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; When a crime is extinguished by statute of limitations before the final judgment, the court must annul the conviction without remanding the case, as the cause of non-punishment takes precedence over substantive acquittal.

Parole chiave

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statute of limitations extinction of crime prescrizione penale annullamento sentenza non punibilità Corte di Cassazione art. 129 codice di procedura penale ritardo ingiustificato dell'azione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
Non emergono, inoltre, alla luce della sentenza impugnata, elementi che debbano comportare, ex art. 129, comma 2, cod.
art. 129 cod. proc. pen
Non emergono, inoltre, alla luce della sentenza impugnata, elementi che debbano comportare, ex art. 129, comma 2, cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U., n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266818
Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GIANNESSI CRISTIANO nato a PISA il 21/04/1986 avverso la sentenza del 26/05/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Vista la sentenza impugnata, con cui la Corte d'Appello di Brescia ha confermato la condanna di Cristiano Giannesi, riqualificando le condotte di cui ai capi 2 e 3 della contestazione nel delitto previsto e punito dagli artt. 56 e 586-bis cod. pen., nonché il ricorso proposto dall'imputato, tramite il difensore di fiducia, composto da quattro distinti motivi, tra i quali uno dedicato ad eccepire la prescrizione dei reati in relazione ai quali è stata pronunciata condanna.

2. Rilevato che il ricorso è fondato quanto alla censura formulata nel primo motivo, con cui si evidenzia come il delitto contestato al capo 2 si è estinto in data 13.05.2021, e il delitto di cui al capo 3 si è estinto in data 20.05.2021, entrambi, dunque, anteriormente alla pronuncia della sentenza di appello. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché i reati ascritti all'imputato sono estinti per intervenuta prescrizione, in ossequio al dictum delle Sezioni Unite n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818, che ha riconosciuto l'ammissibilità del ricorso per cassazione con cui si deduca, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, atteso l'obbligo dell'immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., che impone al giudice di merito di adottare il provvedimento consequenziale, anche in assenza di eccezione di parte.

3. S'impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione, maturata anteriormente alla sua pronuncia. Non emergono, inoltre, alla luce della sentenza impugnata, elementi che debbano comportare, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., il proscioglimento nel merito del ricorrente, che prevarrebbe sulla dichiarazione di estinzione del reato. Al riguardo, occorre osservare che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di constatazione e di percezione ictu ocull, che a quello di apprezzamento e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez.

U., n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274).eeig Nel caso di specie, i motivi di merito, contenuti nella seconda e terza censura difensiva, sono formulati secondo direttrici inammissibili di contestazione della ricostruzione dei fatti e si limitano a proporre una versione alternativa dei risultati dibattimentali. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. Così deciso