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Ordinanza — n. 3821/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeals claiming lack of reasoning due to prescription of the crime.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3821/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the appeals by Chirica and Chiricea inadmissible, ordering them to pay court costs and fines. The appellants argued the lower court failed to provide sufficient reasoning for declaring the crime extinguished by prescription. The court ruled that when a cause for extinction exists, the trial judge is legally obligated to declare it immediately, making a lack of reasoning irrelevant in this specific context.

Regesto Legislator

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Art. 129 comma 2 cod. proc. pen.; Sez. U n. 35490 del 28/05/2009: In cases where a cause for extinction of the crime is evident, the trial judge must immediately declare it, rendering arguments regarding the lack of reasoning in the judgment inadmissible.

Parole chiave

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criminal prescription lack of reasoning extinction of crime inadmissible appeal Italian criminal procedure risarcimento per atto illecito motivi validi sanzione penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 129 comma 2 cod. proc. pen.
244275), salvo che ricorra una delle cause di proscioglimento previste dall'art. 129, comma 2, cod.
Art. 616 comma 1 cod. proc. pen.
275:219); - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti
Sez. 4 n. 8135 del 31/01/2019, Pintilie
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CHIRICA STELIAN nato il 07/06/1991 CHIRICEA SORINEL nato il 10/10/1968 avverso la sentenza del 24/05/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; /07

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari ha riformato, dichiarando estinto per prescrizione il reato di rissa, la sentenza del Tribunale di Foggia del 20 giugno 2013 che aveva affermato la penale responsabilità di Stelian Chirica e Sorinel riricealper il solo reato di rissa e li aveva condannati alla pena di giustizia; cn,,cice3 - che il motivo di ricorso degli imputati, che si dolgono della carenza della motivazione, è inammissibile atteso che, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275), salvo che ricorra una delle cause di proscioglimento previste dall'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., che il ricorrente ha in tal caso l'onere di dedurre specifici motivi a sostegno della ravvisabilità in atti, in modo evidente e non contestabile, di elementi idonei ad escludere la sussistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte sua e la configurabilità dell'elemento soggettivo del reato, affinché possa immediatamente pronunciarsi sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., ponendosi così rimedio all'errore circa il mancato riconoscimento di tale ipotesi in cui sia incorso il giudice della sentenza impugnata (Sez. 4, n. 8135 del 31/01/2019, Pintilie, Rv. 275:219); - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende dl una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della CWs-a delle ammende. Così