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Ordinanza — n. 3820/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to extreme genericity of grounds under Italian Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3820/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal by Davide Sardi inadmissible because the grounds raised were deemed extremely generic. The lower court had convicted Sardi of stalking, and the appellant failed to provide specific legal arguments to challenge the decision. Consequently, the court upheld the conviction and ordered Sardi to pay procedural costs and a fine to the state.

Regesto Legislator

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Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 360, comma 1, n. 2, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are extremely generic and fail to specify the legal or factual errors requiring review.

Parole chiave

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extreme genericity inadmissible appeal stalking conviction Cassation procedure procedural costs allegazioni di persecuzione contraddittorie perseguimento penale per diffamazione sanzione disciplinare dell'avvocato

Disposizioni normative citate

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Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 360, comma 1, n. 2, cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SARDI DAVIDE nato a PISTOIA il 20/07/1991 avverso la sentenza del 13/07/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del 5 marzo 2020 del Tribunale di Prato che aveva affermato la penale responsabilità di Davide Sardi per il reato di atti persecutori e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il motivo di ricorso dell'imputato è inammissibile per la sua estrema genericità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/12