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Ordinanza — n. 3818/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against acquittal for private violence, citing lack of logical contradiction in lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3818/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The Court of Appeal had previously acquitted Salvatore Petrella of private violence, applying general mitigating circumstances to a prior conviction. The appellant argued against the acquittal, but the Court found the lower court's reasoning free of contradictions or manifest illogicality, which the appellant refused to challenge.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, c.p.p.; Art. 616, comma 1, c.p.p.: An appeal is inadmissible if the Court of Appeal has provided adequate and non-contradictory reasoning for the acquittal, and the appellant fails to demonstrate manifest illogicality.

Parole chiave

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private violence acquittal appeal inadmissibility manifest illogicality procedural costs Cassa delle ammende azione penale privata reati violenti sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha riformato, dichiarando l'imputato non punibile ai sensi dell'art. 131-bis cod.
Art. 606, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
art. 131-bis cod. pen
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha riformato, dichiarando l'imputato non punibile ai sensi dell'art. 131-bis cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PETRELLA SALVATORE nato a ACERRA il 07/04/1956 avverso la sentenza del 06/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; letta la memoria fatta pervenire dal difensore del ricorrente, avv. Arialdo Corti, che ha chiesto l'assegnazione del ricorso ad altra sezione;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha riformato, dichiarando l'imputato non punibile ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., la sentenza del Tribunale di Firenze del 24 ottobre 2017 che aveva affermato la penale responsabilità di Salvatore Petrella per il reato di violenza privata e, applicate le circostanze attenuanti generiche, l'aveva condannato alla pena di giustizia; - che il motivo di ricorso dell'imputato è inammissibile perché la Corte di appello ha fornito adeguata risposta ai motivi di appello relativi all'affermazione di penale responsabilità con una motivazione priva di contraddizioni o manifeste illogicità con la quale il ricorrente mostra di non volersi confrontare; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i