Cassation court dismisses appeal against conviction for possessing counterfeit police and civil protection signs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's reduction of the sentence for possession of counterfeit signs. The appellant argued against the conviction for holding blue 'Police' casacche and a 'Civil Protection' flag, but the court found the appeal merely repetitive of previously rejected arguments. The decision rests on the statutory definition of the crime, which covers signs that simulate official functions even without exact reproduction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 497-ter, comma 1, n. 1, seconda parte, cod. pen.; Possession of counterfeit signs is established when items simulate the function of official insignia, even if not reproducing them faithfully, provided they are capable of deceiving citizens regarding the user's authority.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANASTASIO ANDREA nato a MAIORI il 31/01/1966 avverso la sentenza del 15/10/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha parzialmente riformato, riducendo la pena, la sentenza del Tribunale di Modena del 26 ottobre 2016 che aveva affermato la penale responsabilità di Andrea Anastasio per il delitto di cui all'art. 497-ter cod. pen. per avere detenuto tre casacche di colore blu scuro recanti la scritta «Polizia» ed una paletta segnaletica di colore bianco e rosso catarifrangente recante la scritta «Protezione civile» e, applicate le circostanze attenuanti generiche, l'aveva condannato alla pena di giustizia; - che il motivo di ricorso dell'imputato è inammissibile perché meramente riproduttivo di profili di censura già vagliati e correttamente respinti dal giudice del merito e comunque è manifestamente infondato atteso che integra il reato di cui all'art. 497-ter, primo comma, n. 1, seconda parte, cod. pen. (possesso di segni distintivi contraffatti), la detenzione di segni distinl:ivi, contrassegni o documenti di identificazione che, pur senza riprodurre fedelmente gli originali, ne simulino la funzione, siano cioè idonei a trarre agevolmente in inganno i cittadini sulle qualità personali di colui che ne fa uso e sul potere connesso all'uso stesso del segno (Sez. 5, n. 35094 del 23/05/2013, Bongiorno, Rv, 256951, relativa a paletta segnaletica che, ancorché non più in uso, recava i segni del Ministero dei trasporti, direzione della motorizzazione civile, con lo stemma della Repubblica italiana); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d