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Ordinanza — n. 3814/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to late objection to witness compatibility and generic grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3814/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant failed to timely object to the admissibility of witness statements regarding pending criminal proceedings against those witnesses. Furthermore, the appeal lacked specificity regarding which evidence was affected and did not request a new trial, which is prohibited at this stage of review.

Regesto Legislator

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Art. 493 cod. proc. pen.; Art. 507 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: In criminal proceedings, the party must raise objections to witness compatibility before testimony is taken, and cassation appeals must specify the affected evidence and its impact on the conviction, as generic requests for re-evaluation are inadmissible.

Parole chiave

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criminal procedure witness compatibility pending proceedings inadmissible appeal specificity requirement evidence exclusion court costs corresponsabilità della vittima

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 493 cod. proc. pen.
Art. 507 cod. proc. pen.
pen, ovvero in ragione dell'assoluta necessità di disporre l'escussione del dichiarante, ai sensi dell'art. 507 dello stesso codice (Sez.
Art. 210 cod. proc. pen.
Art. 616, comma 1 cod. proc. pen.
art. 210 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 123:79 del 26/02/2016, Picciolo
507 dello stesso codice (Sez. 6, n. 123:79 del 26/02/2016, Picciolo, Rv.
Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci
Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014 - dep. 2015, Calabrese
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NASRAOUI HOUCEMEDDINE nato il 05/04/1995 avverso la sentenza del 09/03/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Livorno del 20 dicembre 2018 nella parte in cui aveva affermato la penale responsabilità di Houcemeddine Nasraoui per il delitto di rissa aggravata e per due delitti di lesione personale aggravata e, ritenuta la continuazione, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che i primi due motivi di ricorso, che possono essere trattati unitariamente in quanto strettamente connessi, sono inammissibili, atteso che questa Corte di cassazione ha affermato più volte, in tema di prova dichiarativa, che allorché venga in rilievo la verifica della veste processuale del dichiarante, è onere della parte interessata ad opporsi all'assunzione della testimonianza di allegare, prima della assunzione delle dichiarazioni, le circostanze fattuali da cui risultano situazioni di incompatibilità a testimoniare, sempre che la posizione del dichiarante non risulti già dagli atti nella disponibilità del giudice e non sussistano i presupposti perché questi si attivi d'ufficio, in conseguenza di una richiesta di prova formulata sul punto dalle parti, ex art. 493 cod. proc. pen, ovvero in ragione dell'assoluta necessità di disporre l'escussione del dichiarante, ai sensi dell'art. 507 dello stesso codice (Sez. 6, n. 123:79 del 26/02/2016, Picciolo, Rv. 26642201, relativa a fattispecie in cui la Corte ha ritenuto utilizzabili le dichiarazioni assunte nella forma della testimonianza in relazione alle quali nulla era stato eccepito dalle parti, al momento della formazione della prova, in ordine alla esistenza di un procedimento penale per reati connessi a carico del dichiarante) e nel caso di specie non risulta essere stata fornita tempestiva prova della pendenza di un procedimento a carico dei testi Marco Andreucci, Brenda Pedani, Sandy Ricciardulli, Matteo Razzauti, Federico Volanclri e Agnese Sicora, tanto che nella sentenza qui impugnata si afferma che essi non si trovavano nelle condizioni di cui all'art. 210 cod. proc. pen., rivestendo, invece, la qualità di persone offese, e lo stesso ricorrente afferma che egli ha sollevato l'eccezione solo con l'atto di appello; - che in ogni caso, quanto al primo ed al secondo motivo, deve osservarsi che, in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez.

U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416) e, nell'ipotesi in c:ui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta «prova di resistenza», in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014 - dep. 2015, Calabrese, Rv. 262011), mentre nel caso in esame il ricorrente neppure specifica quale sia la rilevanza ai fini del giudizio delle dichiarazioni di cui lamenta la inutilizzabilità; - che il terzo motivo di ricorso appare anch'esso inammissibile in quanto in realtà diretto ad invocare una rivalutazione del materiale istruttorio ed in particolare delle deposizioni testimoniali che non è consentita in questa sede di legittimità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass