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Ordinanza — n. 3813/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to extreme genericity of grounds under Italian criminal procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3813/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Giuseppe Deiana inadmissible and ordered him to pay procedural costs and fines. Deiana challenged his conviction for aggravated personal injury and recidivism, arguing against generic mitigating circumstances, but the appellate court had already addressed these points. The supreme court rejected the appeal because the grounds raised were deemed excessively generic and lacked specific legal arguments required for admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 364, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are extremely generic and fail to specify the legal or factual issues requiring review by the supreme court.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds criminal procedure code recidivism procedural costs Cassation review mitigating circumstances prestazioni per lesione al ginocchio

Disposizioni normative citate

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Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 364, cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEIANA GIUSEPPE nato il 26/01/1980 avverso la sentenza del 28/05/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna del 27 marzo 2018 che aveva affermato la penale responsabilità di Giuseppe Deiana per due delitti di lesione personale aggravata e, ritenuta la continuazione, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il motivo di ricorso dell'imputato è inammissibile a causa della sua estrema genericità, sebbene la Corte di appello, confermando la decisione di primo grado, ne abbia richiamato la motivazione in cui si escludeva l'applicabilità delle attenuanti generiche in virtù, tra l'altro, dei precedenti penali dell'imputato; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12