Italian Court dismisses appeal as generic grounds fail to challenge evidence against aggravated threat conviction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for vitiating flaws in the lower court's reasoning regarding his conviction for aggravated threats, but the court found these grounds generic. The appellate court had already established a convincing factual reconstruction, validating the victim's testimony on the second incident while noting insufficient corroboration for the first, rendering the defense arguments repetitive and factually unconvincing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363-bis c.p.p.; Art. 363 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to provide a reasonable and convincing challenge to the factual reconstruction of evidence presented by the territorial court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA CROCE RAFFAELE nato a BOTRICELLO il 10/01/1951 avverso la sentenza del 17/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; m OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Raffaele La Croce avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano, di conferma della decisione del Tribunale di Varese che lo ha condannato alla pena di venti giorni di reclusione, condizionalmente sospesa, limitatamente al reato di minaccia aggravata, commesso il 22.3.2017.
2. Considerato che i motivi di ricorso proposti, con i quali si denunciano vizi di motivazione e di violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato, si rivelano generici, poichè non si confrontano con la ragionevole e convincente ricostruzione delle prove fornita dalla Corte territoriale, che ha evidenziato, con precisione, l'inattendibilità della prospettazione accusatoria solo in relazione al primo episodio contestato e non anche al secondo. Nel caso di specie, l'attendibilità della persona offesa non è stata posta radicalmente in dubbio, ma sono stati valutati insufficienti altri elementi di riscontro alle sue dichiarazioni limitatamente al primo episodio di minaccia contestato (giusta anche la valutazione di contraddittorietà della deposizione del teste d'accusa Calliso); si è apprezzata - invece - l'attendibilità delle dichiarazioni della vittima in ordine al secondo episodio, rispetto al quale sono stati individuati anche adeguati riscontri dibattimentali, che hanno convinto i giudici di merito per la condanna.
Alla luce di tale ricostruzione processuale, le richieste difensive si rivelano reiterative e in fatto, dunque, inammissibili.
5. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 di