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Ordinanza — n. 3810/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against fraud bankruptcy conviction for lack of specific grounds and procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3810/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Davide Maccarinelli inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a partial reform of his fraud bankruptcy conviction, arguing for a re-evaluation of evidence and sentencing. The court rejected these claims as they lacked necessary critical analysis and sought to re-read sources outside the scope of the cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 609, cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it fails to provide a necessary critical analysis of the lower court's reasoning or attempts to re-evaluate evidence outside the scope of the review.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of critical analysis re-evaluation of evidence fraud bankruptcy conviction cassation review scope irregolarità finanziarie sanzioni pecuniarie bancarotta fraudolenta

Disposizioni normative citate

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Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 609, cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MACCARINELLI DAVIDE nato a MONZA il 07/07/1965 avverso la sentenza del 25/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha parzialmente riformato, applicando le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti e riducendo la pena, la sentenza del Tribunale di Monza del 28 settembre 2020 che aveva affermato la penale responsabilità di Davide Maccarinelli per una pluralità di reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale commessi in relazione a due diverse società e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo, il secondo ed il terzo motivo di ricorso, con i quali il ricorrente denunzia inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, oltre a non essere scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici con i quali il ricorrente mostra di non volersi confrontare e, in particolare, il terzo motivo è finalizzato a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec