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Ordinanza — n. 3807/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as aggravating circumstance argument raised late and unsupported by full indictment review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3807/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the aggravated circumstance regarding weapon use was never contested because the vacuum cleaner was mentioned only in a separate, non-prosecutable charge. The court rejected this, ruling that to determine if an aggravating circumstance was contested, one must examine all charges in the indictment, including those dismissed for lack of complaint.

Regesto Legislator

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Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 59, cod. pen.: An appeal raising a new ground regarding the contestation of an aggravating circumstance is inadmissible if it was not raised during the trial, as the court must consider all charges in the indictment to verify the defense's position.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility aggravating circumstance contestation vacuum cleaner weapon multiple charges indictment lack of complaint defect circostanza aggravante peggioramento di uno stato anteriore lesioni semplici qualificate

Disposizioni normative citate

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Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
190669); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
Art. 59, cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 6994 del 23/04/1992, Cascone, Rv. 190669
(Sez. 5, n. 6994 del 23/04/1992, Cascone, Rv. 190669); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EMAD KAMEL MOHAMED KALIFA YAMA nato il 13/10/1986 avverso la sentenza del 23/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano del 26 febbraio 2020 che aveva affermato la penale responsabilità di Emad Kamel Mohamed Khalifa Yama per il reato di lesione personale aggravata e lo aveva condannato alla pena di giustizia; - che il motivo di ricorso dell'imputato, che lamenta l'illegittima applicazione dell'aggravante dell'uso dell'arma, sostenendo che essa non sarebbe mai stata contestata in quanto l'utilizzo dell'aspirapolvere quale oggetto contundente con il quale colpire la vittima era menzionato nel capo A) relativo al diverso reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, dichiarato non procedibile per difetto di querela, è inammissibile perché, oltre ad essere stato proposto per la prima volta con il ricorso per cassazione, è manifestamente infondato, atteso che, per stabilire se una circostanza aggravante sia stata o meno contestata, occorre fare riferimento non solo al capo d'imputazione concernente il reato, cui l'aggravante inerisce, ma altresì agli altri capi d'imputazione, compresi quelli da cui l'imputato sia stato prosciolto. (Sez. 5, n. 6994 del 23/04/1992, Cascone, Rv. 190669); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il