Italian Court dismisses appeal against appellate court's legal requalification of medical malpractice charges without new trial.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the Milan Court of Appeal's decision to reclassify the defendant's conduct under specific criminal articles. The appellant argued for a new trial due to the change in legal characterization, but the court found the requalification predictable and consistent with fair trial principles. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay procedural costs and fines.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 477, 480, 482 cod. pen.; The appellate court may requalify a crime without a new trial if the new definition is sufficiently predictable, allows the defendant to defend themselves, and does not result in a heavier penalty.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IANNOLINO FABRIZIO nato a TERMINI IMERESE il 04/05/1968 avverso la sentenza del 08/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; lette le richieste del difensore della parte civile Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Milano, avv. Enrico Pennasilico, che ha concluso per il rigetto del ricorso e ha fatto pervenire conclusioni scritte e nota spese;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha parzialmente riformato, riqualificando ex artt. 477 e 482 cod. pen. il fatto originariamente contestato al capo C) come delitto di cui all'art. 482 in relazione all'art. 480 cod. pen. e riducendo la pena, la sentenza del Tribunale di Milano del 9 luglio 2021 che aveva affermato la penale responsabilità di Fabrizio Iannolino per i reati di abusivo esercizio della professione sanitaria e di falsità materiale in certificazione amministrativa commessa da privato e lo aveva condannato alla pena di giustizia; - che il primo motivo di ricorso dell'imputato, che lamenta la mancanza di correlazione tra accusa e sentenza in relazione al reato di cui al capo C), è manifestamente infondato, atteso che il reato per il quale è stata pronunciata condanna corrisponde alla sua descrizione fattuale contenuta nel capo di imputazione e la Corte di appello si è limitata a mutare la sua qualificazione giuridica in quanto il giudice di appello, anche in presenza della sola impugnazione dell'imputato, può procedere alla riqualificazione giuridica del fatto nel rispetto del principio del giusto processo previsto dall'art. 6 CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, anche senza disporre una rinnovazione totale o parziale dell'istruttoria dibattimentale, sempre che sia sufficientemente prevedibile la ridefinizione dell'accusa inizialmente formulata, che il condannato sia in condizione di far valere le proprie ragioni in merito alla nuova definizione giuridica del fatto e che questa non comporti una modifica in peius del trattamento sanzionatorio e del computo della prescrizione (Sez. 5, n. 5083 del 14/01/2020, Prundu, Rv. 278143), come avvenuto nel caso di specie; quanto alla possibilità per l'imputato di difendersi il ricorrente sostiene genericamente che gli è stata negata, ma egli non indica in cosa in concreto tale impedimento sia consistito, cosicché sotto tale profilo il motivo risulta generico; - il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, essendo la iscrizione all'albo professionale requisito indefettibile per l'esercizio della professione sanitaria di odontoiatra, come già evidenziato nella sentenza di appello, in cui viene esattamente richiamata la disciplina applicabile; - il terzo motivo di ricorso, erroneamente indicato nell'atto di impugnazione come secondo, è manifestamente infondato, atteso che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269) e, in particolare, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899) e nel caso di specie la Corte territoriale ha fornito adeguata motivazione evidenziando i gravi precedenti penali dell'imputato; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; - che ai sensi dell'art. 541 cod. proc. pen., il ricorrente, risultato soccombente, deve pure essere condannato alla rifusione in favore della parte civile delle spese processuali, che si liquidano come da dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla paste civile che liquida in complessivi euro 3510,00 oltr