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Ordinanza — n. 3805/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded arguments regarding sentencing reductions and prescription periods.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3805/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal by Mukas Leonidha inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued for omitted sentencing reductions and claimed the penalty prescription period had not matured. The court rejected these claims as manifestly unfounded, noting that the first-instance judgment implicitly applied reductions and that the prescription clock never started due to a subsequent appeal acceptance order.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are manifestly unfounded, such as when a first-instance judgment implicitly applies statutory sentencing reductions without explicit mention, or when the prescription period has not yet matured due to procedural interruptions.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility manifestly unfounded grounds omitted sentencing reduction penalty prescription period appeal acceptance order court costs award autonomous offense abuso della licenza e delle targhe

Disposizioni normative citate

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Art. 477 cod. pen.
489 una fattispecie autonoma rispetto a quelle di cui all'art. 477 e agli artt.
Art. 482 cod. pen.
Art. 489 cod. pen.
Art. 600 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 12155 del 10/11/2016
477 e 482, ben può determinare direttamente la pena al netto delle previste riduzioni (vedi, ex multis, Sez. 3, n. 12155 del 10/11/2016, dep.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUKAS LEONIDHA nato il 16/01/1975 avverso la sentenza del 06/12/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano del 20 gennaio 2010 che aveva affermato la penale responsabilità di Leonidha Mukas per il reato di cui agli artt. 477, 482 e 489 cod. pen., per aver usato una patente di guida albanese falsa, e lo aveva condannato alla pena di giustizia; - che il primo motivo di ricorso dell'imputato, che si duole dell'omessa motivazione in ordine al motivo di appello con il quale si lamentava la omessa doppia riduzione di pena prevista dagli artt. 482 e 489 cod. pen., è inammissibile stante la manifesta infondatezza del motivo di appello, in quanto l'omessa menzione nella sentenza di primo grado della doppia riduzione di un terzo non significa che tali riduzioni siano state omesse, atteso che il giudice, essendo il reato di cui all'art. 489 una fattispecie autonoma rispetto a quelle di cui all'art. 477 e agli artt. 477 e 482, ben può determinare direttamente la pena al netto delle previste riduzioni (vedi, ex multis, Sez. 3, n. 12155 del 10/11/2016, dep. 2017, Di Figlia, Rv. 270353 in relazione al delitto tentato); - che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto il termine di prescrizione della pena non è maturato, essendo nel frattempo intervenuto, in data 3 giugno 2021, il provvedimento di accoglimento della istanza di restituzione nel termine per appellare con la conseguenza che la sentenza di primo grado deve ritenersi non essere mai divenuta irrevocabile e, di conseguenza, il termine di prescrizione della pena non ha mai iniziato a decorrere; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, c:omma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec