Italian Court dismisses appeals against partial appeal court reform due to waiver of liability claims and procedural timing issues.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Michele Ielo and Anna Maria Teresa Lecchi inadmissible. Ielo waived his claim regarding criminal liability through a settlement agreement, removing the need for the appellate court's motivation on that point, while Lecchi's complaints about defense time limits and evidence re-evaluation were rejected as procedurally untimely and outside the scope of a review court. Consequently, the appellants were ordered to pay the costs of the proceedings and a fine to the state treasury.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: When an accused waives the claim of criminal liability via a settlement agreement, the appellate court is not required to motivate the decision on that specific ground, and appeals challenging procedural timing or requesting re-evaluation of evidence are inadmissible in the court of cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: IELO MICHELE nato a CATANZARO il 31/01/1977 LECCHI ANNA MARIA TERESA nato a MILANO il 22/07/1967 avverso la sentenza del 11/04/2022 della CORTE APPELLO di T0RlN0 dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; letta la memoria del difensore della ricorrente Anna Maria Teresa Lecchi, avv. Riccardo Caramello, che ha chiesto l'assegnazione del fascicolo ad altra sezione;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha parzialmente riformato, riducendo la pena inflitta a Michele :el°, la sentenza del Tribunale di Verbania del 15 dicembre 2020 che aveva affermato la penale responsabilità di Michele Ielo e Anna Maria Teresa Lecchi e li aveva condannati alla pena di giustizia; - che il motivo di ricorso dell'imputato Michele Ielo, che lamenta la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. e la mancanza di motivazione per non avere la Corte di appello valutato la sussistenza di alcuna delle cause di proscioglimento previste dalla citata disposizione, è inammissibile atteso che, con la proposta di concordato in appello, in ordine alla quale il Pubblico ministero ha espresso il suo consenso, l'imputato ha rinunciato al motivo di gravame concernente l'affermazione di penale responsabilità, cosicché su tale punto la Corte di appello non era tenuta a motivare; - che il primo motivo dell'imputata Lecchi, che si duole del rigetto dell'istanza di concessione di un termine a difesa avanzata tre giorni prima dell'udienza camerale non partecipata dal proprio difensore nominato in sostituzione dei precedenti revocati, è inammissibile in quanto l'istanza è intervenuta in un momento in cui i difensori degli imputati dovevano aver già esaurito le loro attività di mediante il tempestivo deposito dei loro scritti, cosicché, non residuando alcuna attività difensiva da svolgere innanzi alla Corte di appello, del tutto correttamente questa ha rigettato l'istanza, essendosi già completata, al momento della presentazione dell'istanza, la discussione ed essendo l'udienza del 11 aprile 2022 destinata esclusivamente alla deliberazione della decisione (vedi in proposito Sez. 5, n. 13428 del 22/02/2022, Chiarelli, Rv. 282870, che ha affermato che nel giudizio penale di appello, vigente la disciplina ennergenziale pandemica da Covid-19, che prevede la trattazione in udienza camerale non partecipata, l'eventuale rinvio della deliberazione - in specie, per l'impedimento di uno dei componenti del collegio - non deve essere comunicato alle parti, avendo le stesse già discusso e formulato le rispettive conclusioni mediante il tempestivo deposito dei propri scritti); - che il secondo motivo di ricorso dell'imputata è inammissibile in quanto, sebbene formalmente con esso si lamenti la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione, nella sostanza si invoca una rivalutazione del materiale istruttorio non consentita in questa sede di legittimità;- che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, c:omma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a.p4r