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Ordinanza — n. 3802/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Criminal Court dismisses appeal as inadmissible due to procedural timeliness violations under Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3802/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Fabrizio Uzzo inadmissible on grounds of procedural timeliness. The appellant argued a violation of Article 129 of the Code of Criminal Procedure, but the appeal was filed 15 days after the first-instance judgment was issued, exceeding the statutory deadline. The court ruled that such timeliness defects can be addressed de plano without a full hearing, resulting in the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 544, Art. 585, Art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.; An appeal filed beyond the fifteen-day period prescribed by law is inadmissible, and this defect may be declared de plano without a full hearing.

Parole chiave

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procedural timeliness inadmissible appeal Code of Criminal Procedure de plano ruling statutory deadline violation disobbedienza alla decisione dell'autorità violazione delle norme edilizie inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 544 cod. proc. pen.
è inammissibile per tardività in quanto la sentenza della Corte territoriale è stata emessa e depositata in data 28 marzo 2022, senza indicare in dispositivo un termine maggiore di quello di quindici giorni previsto dall'art. 544 cod.
Art. 585, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
pen., mentre il ricorso è stato depositato in data 20 maggio 2022, non tenendo conto dei termini prescritti dall'art. 585, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.; - che l'inammissibilità del ricorso per tardività può essere dichiarata con procedura de plano ai sensi dell'art.
Art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.
pen.; - che l'inammissibilità del ricorso per tardività può essere dichiarata con procedura de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. (Sez.
art. 544 cod. proc. pen
è inammissibile per tardività in quanto la sentenza della Corte territoriale è stata emessa e depositata in data 28 marzo 2022, senza indicare in dispositivo un termine maggiore di quello di quindici giorni previsto dall'art. 544 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 16783 del 12/05/2020, Di Carluccio, Rv. 2792289
(Sez. 2, n. 16783 del 12/05/2020, Di Carluccio, Rv. 2792289); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: UZZO FABRIZIO nato a IVREA il 07/03/1984 avverso la sentenza del 28/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINO— dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Ivrea del 7 novembre 2019 che aveva affermato la penale responsabilità di Fabrizio Uzzo per il reato di lesione personale aggravata e lo aveva condannato alla pena di giustizia; - che il ricorso dell'imputato, che lamenta genericamente violazione dell'art. 129, cod. proc. pen. è inammissibile per tardività in quanto la sentenza della Corte territoriale è stata emessa e depositata in data 28 marzo 2022, senza indicare in dispositivo un termine maggiore di quello di quindici giorni previsto dall'art. 544 cod. proc. pen., mentre il ricorso è stato depositato in data 20 maggio 2022, non tenendo conto dei termini prescritti dall'art. 585, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.; - che l'inammissibilità del ricorso per tardività può essere dichiarata con procedura de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 16783 del 12/05/2020, Di Carluccio, Rv. 2792289); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00;

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il