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Ordinanza — n. 3796/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming false identity declaration should be Art 496 instead of Art 495.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3796/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Carmine Mongelli's appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction under Article 495 of the Penal Code. Mongelli argued his false statement regarding his identity should be classified as the crime of false declarations to a public official under Article 496. The court rejected this distinction, ruling that the offense is consummated upon the statement reaching the official, regardless of whether it is recorded in a public document.

Regesto Legislator

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Art. 495 cod. pen.; Art. 496 cod. pen.: The crime of false declarations to a public official regarding one's own identity is consummated when the statement reaches the official, independent of its inclusion in a public act.

Parole chiave

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false identity declaration public official crime consummation of offense public act requirement Article 495 Penal Code Article 496 Penal Code inadmissible appeal dichiarazione mendace

Disposizioni normative citate

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Art. 495 cod. pen.
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torno ha confermato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torino del 5 giugno 2019 che aveva affermato la penale responsabilità di Carmine Mongelli per il delitto di cui all'art. 495 cod.
Art. 496 cod. pen.
e lo aveva condannato alla pena di giustizia; - che il motivo di ricorso dell'imputato, che lamenta l'errata qualificazione giuridica del fatto, da sussumere nella fattispecie di cui all'art. 496 cod.
Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
247353); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, cornma 1, cod.
art. 495 cod. pen
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torno ha confermato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torino del 5 giugno 2019 che aveva affermato la penale responsabilità di Carmine Mongelli per il delitto di cui all'art. 495 cod. pen.
art. 496 cod. pen
e lo aveva condannato alla pena di giustizia; - che il motivo di ricorso dell'imputato, che lamenta l'errata qualificazione giuridica del fatto, da sussumere nella fattispecie di cui all'art. 496 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 23353 del 01/04/2022, Denti
Sez. 5, n. 24308 del 31/03/2015, Noto
Sez. 5, n. 24308 del 31/03/2015, Noto, Rv.
Sez. 5, n. 21863 del 26/02/2010, Ferraro
265145; Sez. 5, n. 21863 del 26/02/2010, Ferraro, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONGELLI CARMINE nato a TORINO il 19/11/1986 avverso la sentenza del 10/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torno ha confermato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torino del 5 giugno 2019 che aveva affermato la penale responsabilità di Carmine Mongelli per il delitto di cui all'art. 495 cod. pen. e lo aveva condannato alla pena di giustizia; - che il motivo di ricorso dell'imputato, che lamenta l'errata qualificazione giuridica del fatto, da sussumere nella fattispecie di cui all'art. 496 cod. pen., è manifestamente infondato, atteso che questa Corte di cassazione ha più volte affermato che il delitto di false dichiarazioni a un pubblico ufficiale sull'identità o su qualità proprie o altrui si consuma nel momento in cui la dichiarazione perviene al pubblico ufficiale, indipendentemente dalla sua riproduzione in un atto pubblico (Sez. 5, n. 23353 del 01/04/2022, Denti, Rv. 233432;

Sez. 5, n. 24308 del 31/03/2015, Noto, Rv. 265145; Sez. 5, n. 21863 del 26/02/2010, Ferraro, Rv. 247353); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, cornma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i