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Ordinanza — n. 3795/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming lack of reasoning for denying general mitigating circumstances in criminal sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3795/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court violated Article 62-bis of the Penal Code and failed to provide logical reasoning for denying general mitigating circumstances. The court ruled that judges have unfettered discretion in fact-finding regarding mitigating factors, requiring only non-contradictory reasoning based on preponderant elements rather than an exhaustive list of all arguments.

Regesto Legislator

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Art. 62-bis cod. pen.; In criminal proceedings, the trial judge's assessment of general mitigating circumstances is a matter of fact that is unchallengeable on appeal, provided the reasoning is non-contradictory and addresses the preponderant elements considered decisive.

Parole chiave

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general mitigating circumstances criminal appeal inadmissibility judicial discretion sentencing lack of reasoning defense Italian Penal Code attenuazione della pena caso di rigore personale obbligo di ridurre il danno

Disposizioni normative citate

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Art. 62-bis cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 616, comma 1 cod. proc. pen.
259899) e nel caso di specie la Corte territoriale ha fornito adeguata motivazione; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod.
art. 62-bis cod. pen
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: METTA SAVINO nato a TORINO il 19/12/1971 avverso la sentenza del 10/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; lette la memoria del difensore del ricorrente, avv. Nicola Giuseppe Campagna;

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDERATO IN DIR:ETTO - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torino del 7 settembre 2021 che aveva affermato la penale responsabilità di Savino Metta per il delitto di lesione personale aggravata e lo aveva condannato alla pena di giustizia; - che il motivo di ricorso dell'imputato, volto a denunciare la violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e la mancanza o illogicità della motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche, è inammissibile atteso che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269) e, n particolare, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899) e nel caso di specie la Corte territoriale ha fornito adeguata motivazione; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d