Italian court dismisses appeal against criminal conviction for fraud, rejecting age verification via wrist X-ray.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Modou Gueye inadmissible, confirming his criminal conviction for fraud. The appellant argued that the lower court failed to properly verify his age, yet the court upheld the use of wrist X-rays as a standard tool for assessing biological maturity. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 495 cod. pen.; Art. 616, comma 1 cod. proc. pen.: The wrist X-ray examination constitutes a valid and established instrument for determining the age of an accused, thereby validating the lower court's factual findings regarding the defendant's maturity and rendering the appeal manifestly unfounded.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUEYE MODOU (C.U.I. 05R4BI8) nato il 23/02/200.3 avverso la sentenza del 14/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E CONSIDERATO IN DIMETTO - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino del 21 ottobre 2021 che aveva affermato la penale responsabilità di Modou Gueye per il delitto di cui all'art. 495 cod. pen. e lo aveva condannato alla pena di giustizia; - che il motivo di ricorso dell'imputato, che lamenta violazione di legge e mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine all'accertamento dell'età dell'odierno ricorrente, è manifestamente infondato, atteso che questa Corte di cassazione ha più volte affermato che costituisce strumento idoneo ad accertare l'età dell'imputato l'esame radiografico del polso in quanto consente di valutare il processo di accrescimento dell'organismo nell'età evolutiva (Sez. 4, n. 16946 del 20/03/2015, M., Rv. 263448;
Sez. 5, n. 9493 del 19/10/2005, dep. 2006, Duric, Rv. 233883; Sez. 4, n. 38379 del 09/07/2003, Assan, Rv. 225961); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i