Italian Court dismisses appeal as generic and fails to address specific legal grounds regarding non-punishment clause.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by the Gal brothers inadmissible and ordered them to pay court costs and fines. The appellants argued that the lower court violated the law by denying the application of the non-punishment clause under Article 131-bis of the Penal Code. The court rejected this claim because the arguments were deemed generic and failed to engage with the specific reasons provided by the appellate court for the denial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Appeals must be specific and address the court's reasoning; generic recitations of legal errors without engaging with the specific grounds of the lower decision render the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GAL RAUL MIHAI nato il 12/02/1993 GAL ALEXANDRU FRANCISC nato il 07/11/1988 avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino del 26 giugno 2019 che aveva affermato la penale responsabilità di Raul Mihai Gal e Alexandlru Francisc Gal per il delitto di lesione personale aggravata e li aveva condannati alla pena di giustizia; - che il motivo di ricorso degli imputati, che denunziano viola2:ione di legge e contraddittorietà della motivazione in ordine al diniego dell'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., è inammissibile, in quanto generico, atteso che i ricorrenti non si confrontano con le ragioni, logiche e coerenti, poste dalla Corte territoriale a base del diniego e si limitano a reiterare le censure già sollevate con l'atto di appello; - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il