Italian Court dismisses appeals against aggravated assault conviction citing lack of prescription and generic arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Avallone, Corbo, and Schisano inadmissible, upholding their conviction for aggravated personal injury. The appellants argued for prescription based on the sentence reading date and challenged the reasoning technique, but the court found these grounds infounded or generic. Consequently, the appeals were rejected, and the defendants were ordered to pay court costs and fines.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 159 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals regarding prescription must cite the specific reading date of the judgment, not the deposit date, and generic complaints about reasoning techniques or sentencing severity without specific legal grounds are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: AVALLONE MASSIMO nato a NAPOLI il 31/08/1969 CORBO ANTONIETTA nato a NAPOLI il 20/09/1949 SCHISANO NUNZIA nato a NAPOLI il 03/07/1973 avverso la sentenza del 18/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli del 18 marzo 2019 nella parte in cui aveva affermato la penale responsabilità di Massimo Avallone, Antonietta Corbo e Nunzia Schisano per il reato di lesione personale aggravata e li aveva condannati alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno in favore della parte civile Antonio Iannuzzelli; - che il primo motivo di ricorso degli imputati, che si dolgono dell'omesso rilievo della prescrizione, è manifestamente infondato, atteso che a tal fine rileva la data della lettura del dispositivo e non quella del deposito della sentenza (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Camnni, Rv. 277593); - che il secondo motivo di ricorso è generico, atteso che i ricorrenti si limitano a dolersi del ricorso, da parte della Corte territoriale, alla tecnica di motivazione per relationem, senza specificare in che termini la stessa avrebbe violato i limiti in cui essa è ritenuta legittima dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte di Cassazione; - che il terzo ed il quarto motivo, con i quali i ricorrenti lamentano inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e con riguardo all'eccessivo trattamento sanzionatorio, sono anch'essi inammissibili in quanto manifestamente infondati perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nel caso di specie in cui la Corte di Appello forniva sufficiente e non illogica motivazione facendo riferimento alla gravità della condotta, caratterizzata da particolare violenza ed ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.; - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così