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Ordinanza — n. 3789/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal regarding prescription suspension due to missing witness testimony at hearing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3789/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the prosecution's prescription period was suspended because witness testimony was absent from a 2013 hearing, which was delayed due to lawyer strikes. The court rejected this claim, citing recent precedent that the absence of witnesses does not automatically suspend the prescription period.

Regesto Legislator

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Art. 160 c.p.p.; Art. 158 c.p.p.: The absence of witness testimony at a hearing does not suspend the prescription period for criminal offenses, as the procedural delay must be substantiated by actual impediments to the trial.

Parole chiave

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criminal prescription period suspension of limitation absence of witness testimony procedural delay inadmissible appeal court costs and fine Corte di Cassazione falsificazione di monete

Disposizioni normative citate

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Art. 160 c.p.p.
Art. 158 c.p.p.
Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
275834); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 5050 del 19/01/2021, De Gregorio
Sez. 3, n. 6362 del 25/10/2019, C.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FEZZA DOMENICO MARCO nato a NOCERA INFERIORE il 08/10/1987 avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore del 9 dicembre 2020 che aveva affermato la penale responsabilità di Domenico Marco Fezza per il delitto di cui agli artt. 453 e 455 cod. pen. e lo aveva condannato alla pena di giustizia; - che il motivo di ricorso dell'imputato, che denunzia violazione di legge e difetto di motivazione in ordine al rigetto dell'eccezione di estinzione del reato per prescrizione, per avere la Corte di appello ritenuto sospeso il termine di prescrizione per la durata del rinvio del processo disposto all'udienza del 13 marzo 2013 in conseguenza dell'adesione del difensore all'astensione dalle udienze proclamata dalle associazioni di categoria senza verificare se detta sospensione fosse in realtà inoperante a causa dell'assenza dei testi, è inammissibile sia perché generico, in quanto non chiarisce se i testi a detta udienza fossero o meno comparsi, sia perché manifestamente infondato, atteso che la più recente giurisprudenza di questa Corte di cassazione ha reiteratamente negato che l'assenza dei testi precluda l'effetto sospensivo (Sez. 2, n. 5050 del 19/01/2021, De Gregorio, Rv. 280564;

Sez. 3, n. 6362 del 25/10/201, dep. 2019, C., Rv. 275834); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec