Italian Court dismisses appeals against criminal conviction for aggravated personal injury and threats, ruling on sentencing arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Anna Calabrese, Eva Galia, and Gloria Galia inadmissible, upholding their criminal convictions for aggravated personal injury and threats. The defendants argued for a re-evaluation of evidence and challenged the denial of general mitigating circumstances, but the court found their submissions generic or aimed at re-litigating facts already settled by the appellate court. Consequently, the court ruled that the lower court's assessment of sentencing factors was non-appealable in this context and ordered the defendants to pay court costs and fines.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals challenging the denial of general mitigating circumstances are inadmissible if they merely request a re-evaluation of evidence rather than raising new legal issues, as the trial judge's factual assessment of sentencing elements is non-appealable in cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CALABRESE ANNA nata a NAPOLI il 09/02/1952 GALIA GLORIA nata a CERCOLA il 12/04/1985 GALIA EVA nata a CERCOLA il 28/03/1980 avverso la sentenza del 17/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Noia del 19 ottobre 2018 che aveva affermato la penale responsabilità di Anna Calabrese, Eva Galia e Gloria Galia per il reato di lesione personale aggravata e della sola Eva Galia anche per il reato di minaccia e le aveva condannate alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno in favore della parte civile Michele Iervolino; - che il primo ed il terzo motivo di ricorso delle imputate, che lamentano mancanza e manifesta illogicità della motivazione, sono inammissibili, essendo essi in realtà volti ad invocare una rivalutazione del materiale istruttorio, e nel resto sono generici, in quanto finalizzati a reiterare censure alle quali la Corte di appello ha fornito adeguata risposta sulla base di argomenti (la Corte di appello afferma che le aggressioni sono state reciproche) con i quali le ricorrenti mostrano di non volersi confrontare; - che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269) e, in particolare, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899) e nel caso di specie la Corte territoriale ha fatto riferimento alla particolare gravità della condotta; - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos