Italian Court dismisses appeal against peace court judgment for lack of legal violation ground.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Jana Atanassova Jankova inadmissible. The lower court confirmed her criminal liability for threats, which the appellant challenged citing contradictions and illogical reasoning. The court rejected this because appeals against peace court judgments are strictly limited to violations of law, not factual errors or logical inconsistencies.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 39-bis d.lgs. n. 274 del 2000; Appeals against peace court judgments are admissible only for violations of law, excluding challenges based on contradictory or illogical reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JANKOVA JANA ATANASSOVA nata il 01/01/1976 avverso la sentenza del 10/11/2021 del TRIBUNALE di NOVARAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Novara ha confermato la sentenza del Giudice di pace di Novara che aveva affermato la penale responsabilità di Jana Atanassova Jankova per il reato di minaccia e l'aveva condannata alla pena di giustizia; - che il ricorso dell'imputata, che lamenta contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, è inammissibile, essendo il ricorso avverso le sentenze pronunciate in grado di appello avverso le sentenze del giudice di pace consentito, ai sensi dell'art. 39-bis d.lgs. n. 274 del 2000, solo per violazione di legge; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12