Cassation appeal dismissed because the lawyer signing it was not yet enrolled in the special barroll.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the lawyer who signed the document was not yet enrolled in the special barroll at the time of filing. Although the appellant had previously appealed to the judge of peace, the court held that the requirement for a special barroll lawyer applies even when an appeal is converted into a cassation petition. Consequently, the appeal was rejected without further procedural formalities, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 571, comma 1; Art. 613, comma 1 cod. proc. pen.: The signature of a defense lawyer not yet enrolled in the special barroll renders a cassation appeal inadmissible, even if the petition was originally an erroneous appeal converted into cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAZZO ROBERTO nato a VERONA il 02/01/1952 avverso la sentenza del 01/10/2020 del GIUDICE DI PACE di VERONAudita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe il Giudice di pace di Verona ha prosciolto Roberto Mazzo dall'imputazione di minaccia; - che il ricorso dell'imputato, così riqualificato l'appello proposto da Roberto Mazzo tramite il proprio difensore, avv. Paolo Pellicini, avverso la sentenza impugnata nella parte in cui non aveva condannato il querelante al pagamento delle spese processuali da lui sostenute, è inammissibile ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto sottoscritto da un avvocato che, alla data di proposizione della impugnazione, il 16 novembre 2020, non era ancora iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte di cassazione, la sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte di difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l'atto di appello erroneamente proposto dalla parte (cfr. tra le altre Sez. 1, n. 11353 del 06/07/1995, Pensa, Rv. 203649;
Sez. 5, n. 23697 del 29/04/2003, Cosentino, Rv. 224549 Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv. 258000; Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019, Maslova, Rv. 277208); - che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così dec