Criminal appeal dismissed for inadmissibility as arguments sought re-evaluation of evidence outside appellate review scope.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Maurizio Cucinotta inadmissible, ordering him to pay court costs and fines. The appellant argued that the lower court failed to properly evaluate the credibility of the civil party's statements and incorrectly denied generic mitigating circumstances. The court rejected these claims, ruling that such arguments merely sought a re-evaluation of evidence, which is beyond the scope of appellate review, and that the denial of mitigating factors was a non-reviewable factual judgment based on the defendant's lack of repentance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals challenging the credibility assessment of witnesses or the denial of generic mitigating circumstances are inadmissible if they merely request a re-evaluation of evidence or factual findings, as these fall within the exclusive domain of the trial court's non-reviewable factual discretion.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUCINOTTA MAURIZIO nato a MESSINA il 15/07/1969 avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Ivrea del 30 gennaio 2019 che aveva affermato la penale responsabilità di Maurizio Cucinotta per i delitti di lesione personale e minaccia aggravata e, ritenuta la continuazione tra i reati, lo aveva condannato alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno in favore delle parti civili; - che il primo ed il secondo motivo del ricorso dell'imputato, che apparentemente denunziano vizi di motivazione in ordine alla valutazione di attendibilità delle dichiarazioni della parte civile, sono inammissibili in quanto in realtà finalizzati a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; - che il terzo motivo di ricorso, volto a denunciare la mancanza o illogicità della motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche, è inammissibile atteso che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269) e, in particolare, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899) e nel caso di specie la Corte territoriale ha fatto riferimento alla gravità della condotta ed alla mancanza di segni di resipiscenza; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.