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Ordinanza — n. 3784/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against fraud bankruptcy conviction, rejecting lack of motive and sentencing criteria arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3784/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for simple documentary bankruptcy fraud. The appellant argued for a specific intent to defraud creditors and questioned the application of Article 133 of the Penal Code regarding alternative sentencing. The court rejected these claims as unfounded, ruling that the conviction stands and ordering the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 133 c.p.: The appeal against a conviction for documentary bankruptcy fraud is inadmissible when the appellant's arguments regarding the absence of specific intent to defraud or the correct application of sentencing criteria are manifestly unfounded.

Parole chiave

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bankruptcy fraud documentary fraud specific intent alternative sentencing inadmissible appeal court costs criminal liability bancarotta fraudolenta

Disposizioni normative citate

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Art. 133 c.p.
Art. 616, comma 1, c.p.p.
209799); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 10941 del 26/01/2011, Orabona
devono essere applicati in ordine alla scelta della sanzione sostitutiva della pena detentiva breve e non in relazione alla decisione se applicare o meno la sanzione sostitutiva, è anch'esso manifestamente infondato (vedi Sez. 5, n. 10941 del 26/01/2011, Orabona, Rv.
Sez. 5, n. 1455 del 28/11/1997, Firas
Sez. 5, n. 1455 del 28/11/1997, Firas, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONDONUOVO ROSARIO SALVATORE nato a MAZARA DEL VALLO il 23/09/1981 avverso la sentenza del 16/12/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Marsala del 5 novembre ..2.1_42 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di Rosario Salvatore Mondonuovo per il delitto di bancarotta semplice documentale e lo aveva condannato alla pena di giustizia; - che il primo motivo di ricorso dell'imputato, che denunzia difetto di motivazione in ordine alla sussistenza del dolo specifico dell'aver agito allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di procurare danno ai creditori sociali, richiesto per il diverso delitto di bancarotta fraudolenta documentale, è manifestamente infondato; - che il secondo motivo di ricorso, volto a sostenere che i criteri di cui all'art.133 cod. pen. devono essere applicati in ordine alla scelta della sanzione sostitutiva della pena detentiva breve e non in relazione alla decisione se applicare o meno la sanzione sostitutiva, è anch'esso manifestamente infondato (vedi Sez. 5, n. 10941 del 26/01/2011, Orabona, Rv. 249717;

Sez. 5, n. 1455 del 28/11/1997, Firas, Rv. 209799); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/