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Ordinanza — n. 3783/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against second-instance order declaring revision request inadmissible due to lack of new evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3783/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a retrial based on new evidence, but the court found the second-instance court had already properly rejected the request. The court determined the new evidence was irrelevant because it concerned a different crime or victim than the one under review.

Regesto Legislator

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Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 595, cod. proc. pen.: A revision request is inadmissible if the new evidence is irrelevant to the crime under review or if the lower court has already adequately addressed the arguments without error.

Parole chiave

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criminal revision request new evidence admissibility inadmissible appeal procedural costs Cassation dismissal tentato assassinio assassinio indagine per omicidio

Disposizioni normative citate

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Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 595, cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOLDANI MANLIO nato a ROMA il 15/07/1973 avverso l'ordinanza del 01/10/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; lette le richieste del difensore del ricorrente, avv. Itana Crialese, che ha fatto pervenire una memoria difensiva con la quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Perugia ha dichiarato inammissibile la istanza di revisione della sentenza della Corte di assise di appello di Roma del 6 maggio 2015 che aveva parzialmente riformato, rideterminando la pena in anni trenta di reclusione, la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma che aveva affermato la penale responsabilità di Manlio Soldani per i delitti di omicidio premeditato, in danno di Salvatore Proietti, di omicidio tentato in danno di Gianluca Palomba e di tentata rapina aggravata; - che il primo motivo di ricorso dell'imputato, che denunzia violazione o erronea applicazione della legge penale, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici nell'ordinanza della Corte di Appello di Perugia; - che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che la prova nuova si riferisce alla condanna per l'omicidio - e non per tentato omicidio - di Salvatore Proietti, mentre il Soldani è stato condannato anche per tentato omicidio in relazione alla diversa persona di Gianluca Palonnba e, peraltro, se davvero il Soldani fosse stato condannato per tentato omicidio ai danni del Proietti la prova nuova sarebbe comunque irrilevante, diventando a quel punto del tutto ininfluente la causa del decesso del Proietti; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così