Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 3782/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 3782/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3782/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOTTA LUIGI nato a TRIESTE il 06/07/1992 avverso la sentenza del 29/11/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Trieste ha parzialmente riformato, riducendo la pena, la sentenza del Tribunale di Trieste del 2 settembre 2019 che, per quanto di interesse in questa sede, aveva affermato la penale responsabilità di Luigi Motta per il reato di cui all'art. 611 cod. pen. e lo aveva condannato alla pena di giustizia; - che il motivo di ricorso dell'imputato, che lamenta la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, è inammissibile in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 611 cod. pen; Ordinanza — n. 3782/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 611 cod. pen. e lo aveva condannato alla pena di giustizia; - che il motivo di ricorso dell'imputato, che lamenta la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, è inammissibile in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710;

Parole chiave

Generato dall'IA
reati violenti azione penale privata aggressione fisica tentate lesioni personali gravi pubblica istigazione a delinquere infrazione privilegiata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 611 cod. pen
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Trieste ha parzialmente riformato, riducendo la pena, la sentenza del Tribunale di Trieste del 2 settembre 2019 che, per quanto di interesse in questa sede, aveva affermato la penale responsabilità di Luigi Motta per il reato di cui all'art. 611 cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOTTA LUIGI nato a TRIESTE il 06/07/1992 avverso la sentenza del 29/11/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Trieste ha parzialmente riformato, riducendo la pena, la sentenza del Tribunale di Trieste del 2 settembre 2019 che, per quanto di interesse in questa sede, aveva affermato la penale responsabilità di Luigi Motta per il reato di cui all'art. 611 cod. pen. e lo aveva condannato alla pena di giustizia; - che il motivo di ricorso dell'imputato, che lamenta la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, è inammissibile in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710;

Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708) ed unicamente dirette a sollecitare una non consentita rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di emergenze processuali (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944) ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che, nel suo complesso, non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso