Cassation court dismisses appeal against criminal conviction for threats and injury as inadmissible due to lack of specific grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Calogero Friscia inadmissible, upholding the lower court's conviction for threats, aggravated personal injury, and other offenses. Friscia argued against the lack of contradictory reasoning and the severity of the sentence, but the court rejected these claims as mere complaints lacking specific procedural violations. Consequently, the appeal was dismissed, and Friscia was ordered to pay court costs and a fine to the state treasury.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609, comma 1, c.p.p.; Art. 616, comma 1, c.p.p.: Appeals based solely on dissatisfaction with factual findings or sentencing discretion are inadmissible unless they demonstrate specific logical flaws or procedural errors in the lower court's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRISCIA CALOGERO nato a SCIACCA il 05/11/1994 avverso la sentenza del 29/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; lette le richieste del difensore del ricorrente, avv. Calogero Lanzalone, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Sciacca del 19 novembre 2019 che aveva affermato la penale responsabilità di Calogero Friscia per i reati di minaccia, lesione personale aggravata, porto ingiustificato di oggetto idoneo ad offendere e danneggiamento e, ritenuta la continuazione tra i reati, lo aveva condannato alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno in favore della parte civile Francesco Bilello; - che il primo motivo di ricorso dell'imputato, che lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità, è inammissibile in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710;
Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708) ed unicamente dirette a sollecitare una non consentita rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di emergenze processuali (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944) ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che, nel suo complesso, non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); - che il secondo motivo di ricorso, afferente al trattamento sanzionatorio, è inammissibile, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 2014, Rv. 259142;
Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 2008, Rv. 238851) - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co