Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to manifest unfoundedness regarding sentencing arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and fines. The appellant argued that generic mitigating circumstances should outweigh specific recidivism, but the appellate court had already implicitly addressed this by noting the appellant's violent behavior toward law enforcement demonstrated high danger. The court rejected the appeal as manifestly unfounded because the lower court's reasoning on the appellant's dangerousness was sufficient to justify the reduced sentence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal alleging a lack of motivation regarding the balance between generic mitigating factors and specific recidivism is inadmissible if the appellate court has implicitly addressed the issue by explicitly highlighting the defendant's dangerousness and violent conduct.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALL MOR nato il 01/01/2005 avverso la sentenza del 11/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha parzialmente riformato, riducendo la pena, la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torino del 12 ottobre 2020 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di Mor Fall per i reati di cui agli artt. 337 e 495 cod. pen. e lo aveva condannato alla pena di giustizia; - che il motivo di ricorso dell'imputato, che denunzia difetto di motivazione in ordine al motivo di appello volto ad invocare la prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva specifica ed infraquinquennale, è inammissibile per manifesta infondatezza, atteso che la Corte di appello ha implicitamente motivato laddove ha evidenziato che l'imputato, con i suoi comportamenti oppositivi e violenti nei confronti delle forze dell'ordine, ha manifestato un'accentuata pericolosità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il