Criminal appeals dismissed for insufficient special minor profit in trafficking cases under Art. 62 Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Aliperta and Di Salvo inadmissible, upholding their conviction for trafficking offenses. The defendants argued they lacked the special minor profit required for a mitigating circumstance under Article 62 of the Penal Code. The court rejected this, ruling that the assessment must consider the overall harm and social disvalue, not just the monetary value of the goods.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62, comma primo, n. 4, cod. pen.; The assessment of special minor profit in trafficking cases requires evaluating the overall harm and social disvalue, not merely the monetary value of the goods.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ALIPERTA AGOSTINO nato a CASERTA il 20/07/1969 DI SALVO MARIA nato a PALERMO il 28/06/1969 avverso la sentenza del 25/01/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; A
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Vercelli del 19 novembre 2019 nella parte in cui aveva affermato la penale responsabilità di Agostino Aliperta e Maria Di Salvo per più reati ex artt. 483 e 494 cod. pen. e li aveva condannati alla pena di giustizia; - che il motivo di ricorso degli imputati è manifestamente infondato, atteso che, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante dell'avere agito per conseguire o dell'avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuità prevista dall'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen., non si deve avere riguardo soltanto al valore venale del corpo del reato, ma anche al pregiudizio complessivo e al disvalore sociale recati con la condotta dell'imputato, in termini effettivi o potenziali (Sez. 3, n. 18013 del 05/02/2019, Loussaief, Rv. 275950) e nel caso di specie la Corte territoriale ha affermato che l'evento dannoso causato alle persone offese, costrette ad attivarsi per regolarizzare la propria posizione rispetto alla pluralità di forniture attivate a loro nome e a vantaggi di altri, non era di speciale tenuità, formulando un apprezzamento immune da censure nella presente sede di legittimità; - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de11,99ammende. Così dec