Italian criminal appeal dismissed for genericity and lack of merit regarding fraud in bankruptcy charges.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Franco Omegna inadmissible and ordered him to pay legal costs. The appellate court had confirmed Omegna's conviction for fraud in bankruptcy, stating that the misappropriated funds lacked justification as labor remuneration. The court rejected the appeal's first ground as too generic to address the appellate reasoning and dismissed the second ground as unfounded due to adequate justification regarding recidivism.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is based on generic grounds that do not specifically confront the reasons given by the appellate court, or if the lower court has provided adequate motivation for its findings on recidivism.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OMEGNA FRANCO nato a TORINO il 04/02/1959 avverso la sentenza del 29/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; letta la memoria conclusiva fatta pervenire dal difensore del ricorrente, avv. Daniele Natali, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino del 27 novembre 2013 nella parte in cui aveva affermato la penale responsabilità di Franco Omegna per il reato di concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui alla lett.
a) del capo 21) e lo aveva condannato alla pena di giustizia; - che il primo motivo di ricorso dell'imputato è inammissibile per genericità, in quanto esso non si confronta con le ragioni della decisione della Corte di appello che ha affermato che è pienamente dimostrato che le somme oggetto di distrazione non trovano giustificazione in un credito dell'imputato per retribuzioni lavorative; - che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale fornito adeguata motivazione in ordine alle ragioni che non consentono di escludere la recidiva; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis