Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to adequate and non-contradictory reasoning on criminal liability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Sergio Bruno Cimaglia inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellate court had previously reduced the sentence for threats and aggravated personal injury based on a thorough review of evidence. The Supreme Court upheld this decision, ruling that the lower court provided sufficient and logical reasoning regarding criminal liability without contradictions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 595, cod. proc. pen.: An appeal alleging a defect or manifest illogicity in the reasoning of a criminal judgment is inadmissible if the territorial court has provided adequate, non-contradictory, and exhaustive reasoning based on the evidence.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIMAGLIA SERGIO BRUNO nato a GINESTRA DEGLI SCHIAVONI il 15/05/1961 avverso la sentenza del 25/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; t /fi
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha parzialmente riformato, riducendo la pena, la sentenza del Tribunale di Ivrea del 23 novembre 2020 che aveva affermato la penale responsabilità di Sergio Bruno Cimaglia per i reati di minaccia grave e lesione personale aggravata e lo aveva condannato alla pena di giustizia, oltre che al risarcimento del danno, da liquidarsi separatamente, in favore della parte civile Daniel Rotando; - che il motivo di ricorso dell'imputato, che denunzia difetto o manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità, è inammissibile perché la Corte territoriale ha fornito adeguata motivazione, priva di contraddizioni o manifeste illogicità, sulla base di un'esauriente disamina dei dati probatori; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i