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Ordinanza — n. 3774/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for lack of necessary criticism and insufficient reasoning on sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3774/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Bruno Alfredo Raucci inadmissible due to a lack of necessary critical analysis of the lower court's reasoning. The defendant argued for generic mitigating circumstances and specific sentencing adjustments, but the appellate court provided only a congruent reference to relevant elements without detailed critique. Consequently, the court upheld the conviction and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 595, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it fails to provide a necessary critical analysis of the lower court's arguments, as a congruent reference to decisive elements is sufficient for denying requested benefits.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of necessary criticism generic mitigating circumstances procedural costs sentencing reasoning bancarotta fraudolenta abbandono del procedimento per truffa truffa in materia di credito

Disposizioni normative citate

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Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
6 della motivazione della sentenza impugnata); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
Art. 595, cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAUCCI BRUNO ALFREDO nato a BAUME LES DAMES( FRANCIA) il 31/01/1968 avverso la sentenza del 03/02/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; b"

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Cassino del 23 novembre 2020 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di Bruno Alfredo Raucci per il reato di cui agli artt. 81, secondo comma, e 455 cod. pen. e lo aveva condannato alla pena di giustizia; - che il motivo di ricorso dell'imputato, che denunzia difetto di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche ed alla quantificazione della pena, è inammissibile perché non è scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata ed inoltre, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di questa Corte di cassazione, nei motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 6 della motivazione della sentenza impugnata); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso