Cassation court dismisses appeal against aggravated theft conviction regarding necessity of exposure to public shame.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's application of the aggravated theft provision. The appellant argued the exposure to public shame was not established, but the court found the requirement of urgent, non-deferrable needs was met by the victim's inability to secure their belongings in the van. Consequently, the conviction for aggravated theft was confirmed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 625, comma 1, n. 7, cod. pen.; The aggravated circumstance of exposure to public shame requires concrete proof of urgent and non-deferrable needs preventing the victim from securing the stolen property.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUCA ENDRI nato il 19/04/1993 avverso la sentenza del 17/03/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha parzialmente riformato, applicando il beneficio della sospensione condizionale della pena, la sentenza del Tribunale di Bologna del 29 luglio 2020 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di Endri Muca per i reati di furto aggravato dall'esposizione per necessità alla pubblica fede e, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante, lo aveva condannato alla pena di giustizia; - che il motivo di ricorso dell'imputato, che denunzia violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen., è manifestamente infondato, in considerazione del prevalente l'orientamento della più recente giurisprudenza di questa Corte di cassazione in tema di furto aggravato di cose esposte alla pubblica fede, secondo la quale il requisito della esposizione per necessità richiede che sia puntualmente accertata in concreto la sussistenza di una situazione determinata da impellenti e non differibili esigenze che abbiano impedito alla persona offesa di portare con sé o custodire più adeguatamente la res furtiva (Sez. 5, n. 6212 del 14/12/2020, dep. 2021, Hussein Ezz El Din, Rv. 280492) e, peraltro, nel caso di specie, il giudice del merito ha ben motivato in ordine alla sussistenza della necessità delle persone offese di lasciare gli effetti personali all'interno del furgone (in particolare, si veda pag. 2 della motivazione della sentenza impugnata); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così