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Ordinanza — n. 3772/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to waiver of grounds and lack of required reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3772/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the defendant waived all grounds for appeal through the 'patteggiamento in appello' procedure. The lower court had reduced the sentence based on this waiver without addressing acquittal causes under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The Supreme Court ruled that such a waiver precludes further litigation and mandates dismissal without formalities.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: The waiver of appeal grounds by the accused renders the appeal inadmissible, preventing the second-instance judge from addressing acquittal causes and limiting review to non-waived issues.

Parole chiave

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patteggiamento in appello rinuncia motivi impugnazione inammissibilità ricorso devoluto effetto codice procedura penale adeguamento della pena alleggerimento della pena revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
E IN DIRITTO Rilevato che Antonio De Filippis ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, che ha rideterminato la pena, a seguito di concordato sui motivi ex art. 599-bis cod.
Art. 129 c.p.p.
pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod.
Art. 610 c.p.p.
Rilevato quindi che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
E IN DIRITTO Rilevato che Antonio De Filippis ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, che ha rideterminato la pena, a seguito di concordato sui motivi ex art. 599-bis cod. proc. pen., relativamente al delitto di cui agli artt.
art. 129 cod. proc. pen
pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018
Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv.
Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018
pen., in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE FILIPPIS ANTONIO nato a MARIGLIANO il 02/09/1972 avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Rilevato che Antonio De Filippis ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, che ha rideterminato la pena, a seguito di concordato sui motivi ex art. 599-bis cod. proc. pen., relativamente al delitto di cui agli artt. 624, 625, comma 1, n. 5), c.p; Considerato che il primo ed unico motivo del ricorso è inammissibile, in quanto il c.d. "patteggiamento in appello" configura la rinuncia, da parte dell'imputato, ai motivi di impugnazione presentati, la quale a sua volta produce effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità (cfr.

Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 27319401) Rilevato che il ricorso è anche inammissibile, posto che, a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Rv. 272853);

Rilevato quindi che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. e che ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammen