Italian Court dismisses appeal against concurred sentence arguing convicted cannot contest agreed penalty amount.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the defendant could not challenge the specific sentence amount after agreeing to a concurred penalty. The appellant argued the original sentence was too severe, but the court held that under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure, the final agreed measure is binding and cannot be disputed. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; The defendant cannot contest the specific sentence amount once a concurred penalty has been freely agreed upon with the public prosecutor and approved by the appellate court following a full trial.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE SIMONE EMANUELE nato a NAPOLI il 24/07/1997 avverso la sentenza del 02/11/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Rilevato che De Simone Emanuele ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari, in accoglimento della richiesta di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., con la quale lo stesso ricorrente aveva rinunciato ai motivi di appello e concordato la pena; Considerato che il motivo proposto — che contesta l'entità della pena inflitta —non è consentito alla luce della modalità definitoria prescelta, poiché l'imputato non può porre in discussione la misura della pena liberamente concordata con la pubblica accusa (comunque inferiore a quella inflitta dal giudice di primo grado) e ritenuta congrua dal giudice di appello nel procedimento ex art. 599-bis cod. proc. pen., nel cui ambito, peraltro, l'accordo sulla pena avviene all'esito di un accertamento a cognizione piena della responsabilità dell'imputato effettuato dal giudice di primo grado e non più oggetto di contestazione da parte dell'appellante;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende Così deciso in Roma, 08/11/2022 Il consigliere estensore Il President