Italian appeal dismissed for lack of specific legal criticism against lower court's criminal liability findings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Galasso Agostino inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued against the lower court's finding of criminal liability for attempted theft but failed to provide specific legal criticism of the reasoning. The court ruled that the appeal motives were merely repetitive of previously rejected arguments and lacked the necessary specificity required for admissibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds do not contain a specific and necessary criticism of the lower court's reasoning, but merely reproduce general assertions already adequately examined and dismissed by the judge of the merits.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALASSO AGOSTINO nato a NAPOLI il 02/12/1981 avverso la sentenza del 25/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Rilevato che Galasso Agostino ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, che ha confermato la pronunzia di primo grado, ritenendo l'imputato responsabile del concorso nel reato di tentato furto pluriaggravato; Rilevato altresì che l'avvocato Angelo Pollino ha depositato memoria a sostegno dei motivi di ricorso, ribadendone le ragioni di accoglimento; Considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con i quali il ricorrente denunzia inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione, non sono scanditi da una specifica e necessaria critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, per altro in parte concentrati sulla responsabilità penale dell'imputato, oggetto per altro di rinuncia ai motivi di appello; in sostanza i motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono sorretti da concreta specificità e pertinenza censoria;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende Così deciso in Roma, 08/11/2022 Il consigli re estensore t Il Presidente