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Ordinanza — n. 3760/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic mitigating circumstances denial was properly motivated by prior criminal record.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3760/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the denial of generic mitigating circumstances, arguing the lower court failed to provide sufficient reasoning. The court ruled that the appellate judge's reference to the appellant's multiple prior criminal records constituted a valid and sufficient motivation for the decision.

Regesto Legislator

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Art. 133 c.p.; The denial of generic mitigating circumstances is a factual judgment within the discretion of the trial judge, provided the decision is motivated by referencing the decisive elements, such as a history of prior convictions, to justify the penalty adjustment.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances prior criminal record judicial discretion motivation requirement appeal inadmissibility false attestation penal sentencing domanda d'asilo di cittadino nigeriano

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 133 c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6 n. 41365 del 28 ottobre 2010, Straface
Sez. 2, n. 3609 del 18 gennaio 2011, Sermone e altri
Sez. 2, n. 3609 del 18 gennaio 2011, Sermone e altri, Rv.
Sez. 5, n. 43952 del 13 aprile 2017, Pettinelli
249163; Sez. 5, n. 43952 del 13 aprile 2017, Pettinelli, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NDIAYE GOR nato il 08/06/1960 avverso la sentenza del 02/02/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Rilevato che Ndiaye Gor ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova, che ha parzialmente confermato la pronunzia di primo grado, ritenendo l'imputato responsabile del reato di falsa attestazione a pubblico ufficiale; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 2), con il riferimento all'esistenza di precedenti penali plurimi; a ben vedere la concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo, anche quindi limitandosi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art.133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio (ex multis Sez. 6 n. 41365 del 28 ottobre 2010, Straface, rv 248737;

Sez. 2, n. 3609 del 18 gennaio 2011, Sermone e altri, Rv. 249163; Sez. 5, n. 43952 del 13 aprile 2017, Pettinelli, Rv. 271269); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende Così deciso in Roma, 08/11/ 2022 Il consi fiere estensore Il Presid