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Ordinanza — n. 3759/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to abstract arguments lacking concrete connection to lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3759/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to apply specific criminal law provisions regarding aggravated theft, but these claims were deemed merely repetitive of previously rejected arguments. The court rejected the appeal because the appellant's arguments were abstract and lacked any concrete connection to the specific reasoning of the contested judgment.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its arguments are merely repetitive of previously rejected points and are abstract, lacking any concrete connection to the reasoning of the contested judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal abstract arguments lack of concrete connection repetitive arguments criminal procedure appeal luogo del reato partecipazione al reato prova del dolo

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis c.p.
Art. 162 c.p.
Art. 162-ter c.p.
Art. 360 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
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Testo completo

ente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASTIELLO RAFFAELE nato a NAPOLI il 09/05/1991 avverso la sentenza del 24/01/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Rilevato che Castiello Raffaele ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, che ha parzialmente confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile del reato di furto pluriaggravato; Considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con i quali il ricorrente denunzia inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in relazione alla mancata applicazione degli istituti di cui agli artt. 131-bis e 162, 162- ter cod. pen., sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e dunque viziati perché aspecifici, in quanto il ricorso sviluppa argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia collegamento concreto alla motivazione della sentenza censurata;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 8 novembre 2022 Il Con gliere estensore Il Presidente