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Ordinanza — n. 3756/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to failure to raise specific grounds in second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3756/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and fines. The appellant failed to properly articulate specific grievances regarding the second-instance judgment's handling of sentencing aggravations and probation revocation. The court ruled that new factual arguments or specific legal objections must be raised during the appeal phase to prevent the higher court from reviewing facts it cannot assess.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 3 c.p.p.; Art. 168-bis comma 4 cod. pen.; Art. 168-quater cod. pen.: Appeals must specifically cite all grounds for review in the second instance; new factual arguments or specific legal objections raised for the first time in cassation are inadmissible to prevent the higher court from reviewing facts it cannot assess.

Parole chiave

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inadmissible appeal second instance review new factual arguments probation revocation sentencing aggravations c.p.p. procedural law duty of contradiction favoreggiamento

Disposizioni normative citate

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
Infatti la doglianza non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod.
Art. 168-bis comma 4 cod. pen.
Art. 168-quater cod. pen.
Art. 62 cod. pen.
E IN DIRITTO Considerato che con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della sentenza di primo grado, riconoscendo l'attenuante dell'art. 62, comma 1, n.
Art. 625 cod. pen.
Rilevato che il settimo e ottavo motivo del ricorso, sull'esclusione dell'aggravante ex art. 625, comma 1, n.
art. 168-quater cod. pen
art. 606 comma 3 cod. proc. pen
Infatti la doglianza non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 32780 del 13/07/2021, De Matteis
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv.
Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco
Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv.
Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana
280306; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana, Rv.
Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi
Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, Li Vigni
270316; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, Li Vigni, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OTTANA EMMANUELE nato a MESSINA il 14/04/1991 avverso la sentenza del 18/12/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Considerato che con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della sentenza di primo grado, riconoscendo l'attenuante dell'art. 62, comma 1, n. 4, cod. pen. e quindi rideterminando il trattamento sanzionatorio, si è pronunciata nei confronti di Ottanà Emmanuele, confermando la condanna per i delitti di furto e tentato furto pluriaggravati; Rilevato che il primo, secondo e terzo motivo di ricorso, inerenti a vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità del ricorrente, sono inammissibili poiché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e con congrue motivazioni; va per altro evidenziato come si verta in tema di doppia conforme, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, in quanto la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218;

Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 — 01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 12/04/2012, Valerio, Rv. 252615 - 01); Rilevato che il quarto, il quinto e sesto motivo di ricorso, relativi rispettivamente al concorso causale del ricorrente nell'azione delittuosa posta in essere e gli ultimi due al rigetto della richiesta di messa alla prova, sono entrambi inammissibili poiché non scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata; quanto al quarto motivo va evidenziato che la Corte di appello ha richiamato quale prova la circostanza che Ottanà e la complice furono bloccati all'uscita del supermercato con la refurtiva nella borsa, con il che la Corte territoriale, anche alla luce della modalità operativa assunta dalla coppia in un precedente furto, qui contestato come consumato e immortalato dalle videocamere, fa conseguire correttamente la condotta di concorso nel delitto; quanto al quinto e sesto motivo va ricordato che l'art. 168-bis, comma 4, cod. pen. non può essere autorizzata più di una volta e per altro in tema di sospensione del processo con messa alla prova nei confronti di imputato maggiorenne, è legittima la revoca dell'ordinanza di sospensione fondata anche su un'unica trasgressione alle prescrizioni imposte, in quanto l'espressione "ripetute e gravi trasgressioni" di cui all'art. 168-quater cod. pen., deve essere interpretata quale presupposto "sostanziale" del provvedimento, riferibile anche ad una condotta isolata di qualità e gravità tali da escludere la possibilità di una prognosi positiva sull'evoluzione della personalità del sottoposto (Sez. 4, n. 19226 del 04/03/2020, Battista, Rv. 279248 — 01: nella fattispecie in cui l'imputato "messo alla prova", dopo il primo giorno, aveva interrotto il lavoro di pubblica utilità programmato per sei mesi omettendo di comunicare l'impedimento nelle forme previste dalla legge e non avanzando istanza all'autorità giudiziaria per ottenere la proroga per gravi motivi, la Corte ha ritenuto immune da censure il provvedimento di revoca dell'ordinanza di sospensione).

Rilevato che il settimo e ottavo motivo del ricorso, sull'esclusione dell'aggravante ex art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen. va evidenziato che il ricorso è carente di interesse in quanto dal dispositivo della sentenza impugnata emerge che le circostanze aggravanti del tentato furto, r quindi quelle di cui all'art. 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen. sono escluse; quanto al diniego delle generiche, la censura è inammissibile in quanto il motivo è precluso. Infatti la doglianza non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; infatti deve ritenersi sistematicamente non consentita (non soltanto per le violazioni di legge, per le quali cfr. espressamente art. 606, comma 3, c.p.p.) la proponibilità per la prima volta in sede di legittimità, con riferimento ad un capo e ad un punto della decisione già oggetto di appello, di uno dei possibili vizi della motivazione con riferimento ad elementi fattuali richiamabili, ma non richiamati, nell'atto di appello: solo in tal modo è, infatti, possibile porre rimedio al rischio concreto che il giudice di legittimità possa disporre un annullamento del provvedimento impugnato in relazione ad un punto della decisione in ipotesi inficiato dalla mancata, contraddittoria, manifestamente illogica considerazione di elementi idonei a fondare il dedotto vizio di motivazione, ma intenzionalmente sottratti alla cognizione del giudice di appello.

Ricorrendo tale situazione, invero, da un lato il giudice della legittimità sarebbe indebitamente chiamato ad operare valutazioni di natura fattuale funzionalmente devolute alla competenza del giudice d'appello, dall'altro, sarebbe facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della sentenza d'appello con riguardo al punto della decisione oggetto di appello, in riferimento ad elementi fattuali che in quella sede non avevano costituito oggetto della richiesta di verifica giurisdizionale rivolta alla Corte di appello, ma siano stati richiamati solo ex post a fondamento del ricorso per cassazione» (così Sez. 2, n. 32780 del 13/07/2021 , De Matteis, Rv. 281813;

Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione; in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana, Rv. 279903; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869; Sez. 2 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, Li Vigni, Rv. 269368); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro trem